Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, imprese, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante indicate al comma 1, per scopi commerciali, scientifici, sperimentali o didattici»;

          b) all'articolo 38, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

      «7-bis. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, nell'ambito delle sue competenze istituzionali di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, promuove la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta "cannabis indica"»;

          c) all'articolo 41, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

      «1-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta "cannabis indica", accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico,

 

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che ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;

          d) all'articolo 43:

              1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Le ricette per le prescrizioni di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta "cannabis indica" indicata nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale ed in triplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero della salute, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico»;

              2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. La prescrizione di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta "cannabis indica" indicata nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a un mese. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico-chirurgo da cui è rilasciata»;

          3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare farmaci contenenti le sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), purché munito di dichiarazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari»;

          e) all'articolo 45:

              1) il comma 1 è abrogato;

              2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

      «8-bis. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel caso di prescrizione

 

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di farmaci contenenti le sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

              3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 52 euro a 258 euro».